Si informa tutto il personale che l’entrata in vigore del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 determina l’obbligatorietà del possesso e dell’esibizione della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) per l’ingresso nei locali scolastici a partire dal 1 settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Si invita, pertanto, a tenere in debito conto le indicazioni che seguono.
- I Collaboratori scolastici, gli Assistenti amministrativi, gli Assistenti tecnici, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e i Docenti devono essere in possesso ed esibire a richiesta – ogni giorno – un Green Pass valido per accedere ai locali scolastici e agli uffici.
- La validità del Green Pass deve essere verificata preventivamente dall’interessato mediante l’utilizzo della App gratuita “Verifica C19” disponibile al seguente indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/app.html e liberamente scaricabile sul proprio device.
- Per le riunioni a distanza non è richiesta l’esibizione del Green Pass.
- L’esibizione del Green Pass è richiesta anche al personale che assume servizio il giorno 1 settembre.
- L’obbligatorietà del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.
- Il Green Pass deve essere esibito alla persona incaricata del controllo che utilizza un device sul quale è caricata l’app ministeriale “Verifica C19”. Può essere esibita la versione digitale della certificazione verde oppure la stampa della stessa. Il controllore verifica la validità del Green Pass e la corrispondenza dei dati anagrafici con la persona che lo esibisce. E’ opportuno che le persone portino con sé anche un documento di identità.
- Nessun Green Pass può essere raccolto dalla scuola né deve essere consegnato a mano o tramite la posta elettronica. Le uniche informazioni alle quali ha accesso il verificatore sono il nome e cognome della persona, la sua data di nascita e lo stato della certificazione verde.
- La persona incaricata registra l’avvenuto controllo in un apposito registro nel quale sono indicati il nome, il cognome della persona e l’orario della verifica (non viene indicato l’esito).
- Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 111/2021 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per la detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di lavoro e l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite sulla base di precise indicazioni ministeriali circa le modalità di verifica della Certificazione Verde Covid-19.
Si raccomanda a tutti di verificare per tempo la propria posizione personale procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.
Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte di tutti.